STATUTO
CONSORZIO DI TUTELA DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA "VENETO VALPOLICELLA" - "VENETO EUGANEI E BERICI" - "VENETO DEL GRAPPA" A DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA
TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Costituzione, sede e durata
E' costituito ai sensi dell'Art. 2602 e successivi del Codice civile e dalla legge 21/12/99 n. 526 e decreti attuativi e retto dal presente Statuto il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta, denominato più semplicemente con lo stesso valore "CONSORZIO DI TUTELA DELL’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA "VENETO VALPOLICELLA" - "VENETO EUGANEI E BERICI" - "VENETO DEL GRAPPA" A DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA", più avanti denominato per brevità "Consorzio". Per l'identificazione del Consorzio potrà inoltre essere utilizzato il nome abbreviato di "CONSORZIO DI TUTELA DELL’OLIO VENETO DOP".
Il Consorzio ha sede legale in Via Locatelli, 1 – 37122 Verona.
Il Consorzio ha facoltà, con deliberazione Consigliare, di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanza sul territorio italiano e all'Estero.
Il Consorzio ha durata di 50 anni, salvo proroga deliberata dell'assemblea.
Art. 2
Funzioni, scopi e finalità
Il Consorzio è un'associazione interprofessionale di categoria e di filiera, senza scopi di lucro, finalizzato alla tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle Denominazioni di Origine dei relativi oli, costituito a norma dei DD. MM. N. 61413 e n. 61414 del 12 aprile, del D.M. 12 ottobre 2000 e della Legge 21/12/1999 n. 526 richiamando il punto 14 dell’art. 14 emanati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativi a:
1) Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni Geografiche protette (IGP);
2) Collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi nell’attività di vigilanza e salvaguardia della DOP "VENETO VALPOLICELLA" "VENETO EUGANEI E BERICI" "VENETO DEL GRAPPA" da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della denominazione, comportamenti comunque vietati dalla legge.
Il Consorzio Svolge, su incarico conferito con decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le funzioni di cui al comma 15 dell’art. 14 della legge 21/12/99 n. 526 per la D.O.P. "VENETO VALPOLICELLA" "VENETO EUGANEI E BERICI" "VENETO DEL GRAPPA".
In particolare il Consorzio ha per scopo la tutela, la promozione e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. "VENETO VALPOLICELLA" "VENETO EUGANEI E BERICI" "VENETO DEL GRAPPA", nonché l'informazione del consumatore e la cura personale degli interessi relativi alla denominazione.
Nell'ambito della sua attività il Consorzio, potrà svolgere tutte le attività di seguito indicate, sulla base dell’articolo 1, comma 2 del D.M. 12 ottobre 2000, ovvero:
- Svolgere tutto quanto è ritenuto necessario per la tutela e la valorizzazione dell’immagine e della qualità sia dell’olio extravergine di oliva DOP "VENETO VALPOLICELLA" "VENETO EUGANEI E BERICI" "VENETO DEL GRAPPA" che del consorzio in Italia e nel mondo;
- svolgere compiti consuntivi e propositivi relativi alla D.O.P. "VENETO VALPOLICELLA" "VENETO EUGANEI E BERICI" "VENETO DEL GRAPPA", nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
- definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione a D.O.P. VENETO in termini di sicurezza igienico - sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
- promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 11 del presente statuto;
- vigilare sui prodotti similari che, commercializzati sia sul territorio nazionale che all'estero con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alla produzione a D.O.P. VENETO VALPOLICELLA" "VENETO EUGANEI E BERICI" "VENETO DEL GRAPPA";
- verificare la rispondenza tra la quantità dei prodotti tutelati sottoposti al controllo dall'ente di certificazione incaricato a quella immessa sul mercato.
Tale attività è espletata dal Consorzio ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio:
- promuovere l’eventuale modifica del disciplinare di produzione dell’olio extra vergine di oliva D.O.P. "VENETO VALPOLICELLA" "VENETO EUGANEI E BERICI" "VENETO DEL GRAPPA" che dovrà essere sottoposta all’approvazione dell’Unione Europea per il tramite del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, anche in funzione di nuove esigenze riguardanti le innovazioni tecnologiche, l’immagine e il consumo;
- fornire assistenza e informazioni sul piano legale, tecnico e scientifico al fine di affermare la qualità e l'immagine dell'olio oggetto di tutela, in Italia e all'estero;
- promuovere, partecipare o aderiscere, su delibera consigliare, ad Istituzioni, Enti ed Società che si propongano il conseguimento di scopi analoghi a quelli del Consorzio tra cui in particolare la promozione e la valorizzazione degli oli extra vergini di oliva;
- promuovere direttamente iniziative, o partecipare a iniziative promozionali a favore dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. "VENETO VALPOLICELLA" "VENETO EUGANEI E BERICI" "VENETO DEL GRAPPA" sia pubbliche che private, come pure partecipare a iniziative promozionali per gli oli di oliva di qualità;
- promuovere la diffusione e il consumo dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. "VENETO VALPOLICELLA" "VENETO EUGANEI E BERICI" "VENETO DEL GRAPPA";
- fornire all’ente di certificazione l'assistenza necessaria per agevolare il controllo e la certificazione del prodotto D.O.P. "VENETO VALPOLICELLA" "VENETO EUGANEI E BERICI" "VENETO DEL GRAPPA";
- fornire l'assistenza necessaria per agevolare il conseguimento della certificazione del proprio prodotto in tutta la fase istruttoria ed attuativa delle procedure di certificazione delle produzioni tutelate;
- promuovere o partecipare a studi ed iniziative atte a migliorare ed incrementare la produzione di olio extra vergine di oliva D.O.P. "VENETO VALPOLICELLA" "VENETO EUGANEI E BERICI" "VENETO DEL GRAPPA", facilitando ed incoraggiando la diffusione dell’olivicoltura, anche con sistemi ecocompatibili e promuovendo corsi per olivicoltori e tecnici del settore;
- segnalare organismi terzi per gli adempimenti di cui agli articoli 10 ed 11 del Reg. CE n. 510/06 e successivi altri regolamenti o norme comunitarie;
- rappresentare l’intera produzione a D.O.P. "VENETO VALPOLICELLA" "VENETO EUGANEI E BERICI" "VENETO DEL GRAPPA" per il reperimento di finanziamenti regionali, nazionali ed internazionali, con la partecipazione ad interventi di cooperazione ed a programmi e progetti della U.E. utilizzati per la tutela, la promozione e la valorizzazione della D.O.P. "VENETO VALPOLICELLA" "VENETO EUGANEI E BERICI" "VENETO DEL GRAPPA".
Il Consorzio potrà altresì attivare tutte le iniziative volte al miglioramento della produzione olivicola e alla sua valorizzazione in ogni fase, fornendo all'uopo la propria collaborazione ad altri enti e organismi del settore anche attraverso la messa a disposizione di servizi per il raggiungimento di finalità comuni.
L'attività del Consorzio potrà essere regolamentata attraverso l'eventuale adozione di un regolamento consortile che su proposta del consiglio direttivo dovrà essere sottoposta all'approvazione dell’Assemblea dei soci e diverrà efficace solo dopo la definitiva approvazione da parte del competente Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
(non so se il Ministero sia tenuto/interessato ad approvare regolamenti consortili al di fuori dello statuto).
Art. 3
Marchio della DOP
Il Marchio che contraddistingue il prodotto riconosciuto a livello comunitario dell’olio extra vergine di oliva DOP "VENETO VALPOLICELLA" "VENETO EUGANEI E BERICI" "VENETO DEL GRAPPA" è graficamente rappresentato sul foglio, allegato al presente Statuto sotto la lettera "A", di cui costituisce parte integrante.
Art. 4
Vigilanza
Gli agenti vigilatori del Consorzio svolgono le attività previste dalla legislazione in materia in particolare del Dlg n. 297/04.
TITOLO II° - SOCI
Art. 5
Soci
Il numero dei soci è illimitato.
Sono ammessi a far parte del Consorzio gli olivicoltori, i molitori, e gli imbottigliatori sottoposti al controllo dall’Organismo di controllo autorizzato per la D.O.P. "VENETO VALPOLICELLA" "VENETO EUGANEI E BERICI" "VENETO DEL GRAPPA".
L'adesione al Consorzio può avvenire in forma associativa, qualora vi sia specifica delega dei singoli. Non è richiesta la delega specifica solo nell’ipotesi di cooperative di primo grado.
Le domande di ammissione a Socio devono essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione e devono contenere, oltre l'indicazione della qualifica che dà diritto ad appartenere al Consorzio, la dichiarazione esplicita che il richiedente conosce e si assoggetta a tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto nonché l'indicazione della categoria di appartenenza.
Nella domanda di ammissione il richiedente deve specificare:
. se persona fisica:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
2) ubicazione ed estensione dell’oliveto o degli oliveti;
3) titolo in base al quale l’oliveto è condotto;
4) ubicazione e tipo dell’impianto di produzione di olio, le attrezzature disponibili, la capacità di lavorazione e di stoccaggio;
5) dichiarazione di essere sottoposto alle procedure di controllo delle produzioni.
. Se la domanda è proposta da società di persone o da persone giuridiche, si deve indicare:
1. ragione sociale, denominazione, sede, oggetto ed attività sociale;
2. nome dei soci nei casi previsti dalla legge;
3. ubicazione degli oliveti, stabilimenti sia sociali sia dei singoli associati;
4. l’organo societario che ha deliberato la presentazione delle domande;
5. nome, cognome e carica del legale rappresentante;
6. dichiarazione di essere sottoposti alle procedure di controllo delle produzioni.
. Se la domanda è presentata da persone giuridiche che rappresentano i molitori e/o imbottigliatori:
a) denominazione, sede, oggetto ed attività sociale;
b) nome dei soci nei casi previsti dalla legge;
c) l'organo societario che ha deliberato la presentazione delle domande;
d) nome, cognome e carica del legale rappresentante;
e) dichiarazione di essere sottoposti alle procedure di controllo delle produzioni.
Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia, sulla domanda di ammissione, nel termine di 30 giorni, dandone tempestivamente e formale comunicazione all'interessato.
Nel libro Soci sono evidenziate le categorie di appartenenza di ciascun consorziato.
L'ammissione diviene operante a tutti gli effetti al momento del pagamento della quota d'iscrizione, che deve avvenire entro due mesi dalla comunicazione della delibera pena decadenza della stessa.
In caso di subentro, ivi compresa la successione, nella conduzione di un'azienda il cui cessato conduttore era socio del Consorzio, il Consiglio delibera sulla domanda presentata dal subentrante.
L'accettazione della domanda comporta per il subentrante il mantenimento dei diritti maturati dal precedente titolare.
Avverso l'eventuale rifiuto di ammissione, l'interessato può ricorrere al Collegio Arbitrale entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 6
Obblighi e sanzioni
I Soci sono tenuti a rispettare tutte le norme statutarie, con particolare riguardo al pagamento dei contributi sociali.
I Soci devono assoggettarsi alle attività di controllo previsti dal regolamento comunitario e all’attività di vigilanza che saranno esplicate secondo quanto disposto dal D.M. 12 ottobre 2000.
I Soci non devono agire in modo da arrecare pregiudizio morale o materiale al Consorzio o alla denominazione d'origine protetta.
Al Socio che non adempie le obbligazioni assunte sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per danni arrecati al Consorzio, le sanzioni disposte dal Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.
Art. 7
Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per morte, cessazione dell'attività e recesso, oltrechè a seguito di espulsione.
La qualifica di socio non si trasmette per successione agli eredi.
Nel caso di morte del socio gli eredi che subentrano al loro dante causa nell'esercizio della medesima attività possono chiedere con apposita domanda, che deve contenere la clausola arbitrale, di diventare Soci del Consorzio.
Il mancato accoglimento della domanda deve essere giustificata da gravi motivi, da specificare nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione e nella successiva comunicazione da inviare all'aspirante socio a mezzo di lettera raccomandata.
Entro trenta giorni dalla comunicazione l'aspirante Socio può proporre reclamo al Collegio arbitrale disciplinato nell'art. 22 dello Statuto oltrechè adire le vie legali ordinarie.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono cause di recesso dal Consorzio:
a) la proroga della sua durata;
b) la richiesta di ulteriori prestazioni pecuniarie;
c) l'insanabile dissenso in merito ai criteri di gestione del Consorzio formalmente e pubblicamente manifestato in più occasioni;
d) il verificarsi di situazioni che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto.
Il recesso deve essere comunicato al Consorzio mediante lettera raccomandata e con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascuna campagna olivicola, e diviene efficace dal momento in cui il Consorzio ne ha conoscenza; tuttavia il socio receduto è tenuto a rispettare gli obblighi assunti fino al momento dell’avvenuto recesso. Sulla domanda il Consiglio delibera entro 45 giorni dalla sua ricezione.
L'espulsione del Socio può essere decisa oltre che nei casi previsti dalla legge in caso di:
a) perdita dei requisiti previsti all'art. 5;
b) gravi inadempimenti nelle obbligazioni sancite dalla legge o previste dal presente statuto;
c) comportamenti incompatibili con le finalità del Consorzio o lesivi dal prestigio dello stesso.
Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione inerenti alle sanzioni di cui al precedente articolo 6, che devono essere comunicate all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno, divengono efficaci dopo quindici giorni dalla ricezione.
Nello stesso termine il socio può proporre reclamo al Collegio Arbitrale.
Agli eredi del socio, al liquidatore della persona giuridica socia e al socio escluso, la liquidazione della quota sarà effettuata sulla base del suo valore nominale, se richiesta dallo stesso entro tre mesi dalla data di decorrenza del provvedimento.
Il socio uscente è tenuto a regolare contestualmente le eventuali pendenze. Ha inoltre l’obbligo di versare i contributi sociali e quant’altro deliberato dal Consiglio fino alla chiusura del bilancio sociale dell’anno in corso.
Art. 8
Quota d'iscrizione
Il nuovo socio è tenuto a versare la quota d'iscrizione, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta di ammissione; in caso di mancato versamento nei termini la domanda si intenderà come ritirata.
Coloro che subentrano ad un socio nella conduzione della stessa azienda sono esonerati dal pagamento della quota d'iscrizione.
Il socio potrà recedere in ogni momento dal consorzio, facendo salvi gli obblighi assunti nel corso dell’esercizio in corso.
Le quote sono nominative, non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di sorta e non possono essere cedute; esse si intendono vincolate a favore del Consorzio per tutti gli obblighi del socio verso lo stesso.
Art. 9
Contributo associativo annuale
L'importo del contributo associativo annuale è stabilito per ogni esercizio sociale dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, e deve essere determinato, nell’ambito di percentuale di rappresentanza fissata per ciascuna categoria così come riportato al successivo punto 10, in rapporto alla quantità controllata o certificata dall’organismo di controllo.
TITOLO III° -ORGANI DEL CONSORZIO
Art. 10
Organi Sociali
Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Collegio Arbitrale;
e) il Presidente.
Ai sensi degli Art. 3 e 4 del D.M. 12 aprile 2000, n. 61414 all'interno del Consiglio di Amministrazione deve essere rappresentata ogni categoria associata al Consorzio, secondo le seguenti percentuali:
- 66% (sessantasei per cento) agli olivicoltori;
- 17% (diciassette per cento) ai confezionatori;
- 17% (diciassette per cento) ai molitori.
Quando al Consorzio non aderisca la totalità degli appartenenti a una o più categorie, la rappresentatività di ciascuna di esse è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione (certificata o conforme) dei soggetti di ciascuna categoria non aderenti al Consorzio.
Art. 11
Assemblea dei Soci
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a norma di legge.
Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati che si trovano in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o espulsi.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, previa delibera del Consiglio, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio, ogni qualvolta quest'ultimo ne ravvisi la necessità oppure ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da parte di almeno un quinto dei Soci.
L'avviso di convocazione è trasmesso ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione mediante lettera o stampe, può anche esserne disposta la pubblicazione attraverso gli organi di stampa e/o manifesti da affiggere nei comuni della Provincia e deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Nello stesso avviso può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione.
Il domicilio dei soci è quello comunicato dagli stessi al Consorzio.
Art. 12
Attribuzione del voto
L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati che nel corso dell’esercizio di riferimento hanno prodotto e certificato quantità di olio extra vergine di oliva D.O.P. "VENETO VALPOLICELLA" "VENETO EUGANEI E BERICI" "VENETO DEL GRAPPA".
Ciascun associato ha diritto ad un numero di voti calcolati in base alle quantità di prodotto certificato e controllato dall’organismo di controllo nella campagna oleicola immediatamente precedente la sessione assembleare, con le seguenti modalità:
per gli olivicoltori: un voto fino a 10 q.li di olive e un voto aggiuntivo per ogni altro lotto della stessa quantità o porzione di essa prodotte e controllate dall’organismo di controllo a ciò preposto; (e per chi ne facesse 50?
per i molitori e gli imbottigliatori: un voto fino a 30 q.li di olio e un voto aggiuntivo per ogni altro lotto della stessa quantità o porzione di essa certificato e controllato dall’organismo di controllo a ciò preposto.
Qualora il socio rientri contemporaneamente in più categorie, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli voti attribuiti per ciascuna delle categorie di cui fa parte.
Ciascun associato potrà rappresentare, mediante delega scritta, un massimo di 1 associati della sua categoria, o potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da un parente od affine entro il terzo grado, o dal coniuge.
Gli incapaci e le persone giuridiche saranno presenti con il legale rappresentante a norma di legge.
Le votazioni avvengono per scrutinio segreto.
Per l'elezione degli amministratori ogni socio può votare soltanto per i rappresentanti della propria categoria di appartenenza.
Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, prima dello svolgimento dell'Assemblea, il numero dei voti spettanti a ciascun associato nel rispetto dei decreti attuativi della legge 21/12/1999 n. 526.
Art.13
Poteri dell'Assemblea
Spetta all'Assemblea ordinaria ogni deliberazione riguardante:
a) i bilanci preventivi e consuntivi;
b) l'elezione del Consiglio di Amministrazione tra i soci, il numero dei membri del Consiglio, nei limiti minimo e massimo previsti dal presente statuto, ed il loro eventuale compenso;
c) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente, stabilendone il compenso, e del Collegio Arbitrale;
d) la destinazione del fondo sociale alla cessazione del Consorzio;
e) il numero dei membri del Consiglio, nei limiti minimo e massimo previsti dal presente Statuto, ed il loro eventuale compenso;
f) l'ammontare della quota d'iscrizione;
g) gli indirizzi da seguire nell'attività volta a conseguire gli scopi sociali;
h) ogni altro oggetto previsto dallo Statuto e non attribuito ad altri organi.
L'Assemblea straordinaria delibera:
a) le modifiche allo statuto sociale, che devono essere preventivamente approvate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
b) l'aumento del fondo consortile;
c) lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori;
d) la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.
I Soci hanno diritto di far iscrivere all’ordine del giorno specifici argomenti purchè la richiesta sia presentata per iscritto e motivata entro i 10 (dieci) giorni antecedenti la data di convocazione l’Assemblea e sia firmata almeno da un terzo dei Soci.
Art. 14
Svolgimento dell’Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Spetta al Presidente attestare la validità dell'Assemblea, costituita dagli associati in regola col pagamento del contrubuto associativo annuale di cui all’articolo 9 , regolare le modalità di intervento e di voto, nonché nominare un Segretario, anche non consorziato.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti e/o rappresentati tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti validi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati.
Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati e sono impegnative per tutti i consorziati, ancorché assenti o dissenzienti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi e, in seconda convocazione con almeno 1/3 (un terzo) di essi.
Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai soci presenti e/o rappresentati.
Nel caso di deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica dello statuto, la proroga della durata, lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori sono adottate sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti validi.
Art.15
Votazioni
Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci e siano in regola con il versamento dei contributi.
Art. 16
Invalidità delle deliberazioni
Alle deliberazioni non assunte in conformità della legge o dello statuto si applicano le disposizioni contenute negli art. 2377 e 2379 del codice civile.
Art. 17
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 6 fino a un massimo di 18 membri, soci del Consorzio ed eletti dall'Assemblea, la quale ne determina di volta in volta il numero, fermo restando il vincolo di rappresentatività previsto al precedente Art.10.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni, sempre che non perdano la qualità di associati o di rappresentanti delle persone giuridiche associate, e sono rieleggibili.
Il consigliere assente, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decade dall'incarico.
Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio o, nel caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.
Nel caso in cui un consigliere, per qualsiasi motivo, venga cancellato dall'elenco dei produttori a DOP/IGP decade automaticamente dalla carica.
Mancando, durante il corso dell'esercizio, uno o più amministratori si provvede alla sostituzione a norma dell'art. 2386 codice civile nell'ambito della stessa categoria di socio alla quale apparteneva l'amministratore da sostituire. La deliberazione per tale istituto dovrà essere approvata dal Collegio dei Revisori dei Conti e sottoposta, per conferma, alla prima Assemblea utile.
I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio e assumeranno l'anzianità dei consiglieri sostituiti.
Ove venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.
Art. 18
Poteri del Consiglio
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, non espressamente riservati all’Assemblea dalla legge o dallo Statuto.
In particolare il Consiglio:
a) convoca l’Assemblea, ne esegue le delibere ed attua gli indirizzi della stessa per l’attività del Consorzio;
b) predispone le relazioni e i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
c) nomina tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente;
d) delibera sull’ammissione, decadenza, recesso e l’esclusione dei soci;
e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
f) assume e licenzia il personale, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
g) conferisce procure, sia generali che speciali;
h) delibera l’adesione del Consorzio ad altri organismi, enti e società aventi finalità analoghe;
i) può proporre all’assemblea dei soci l’adozione di un regolamento interno sul funzionamento del Consorzio che diverrà efficace solo dopo la definitiva approvazione da parte del competente Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Art. 19
Riunioni del Consiglio
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario, oppure su richiesta motivata per iscritto da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori.
Alla convocazione, contenente l'ordine del giorno, la sede e il luogo dell'adunanza, si provvede a mezzo di lettera, e/o telefax, e/o posta elettronica con almeno 8 giorni di preavviso e, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma spedito almeno un giorno prima della data della riunione.
Le riunioni del Consiglio vengono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Per la validità del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Ogni consigliere ha diritto ad un voto; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le votazioni sono sempre palesi.
Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro dei verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 20
Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e l'uso della firma sociale; egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni nonché l'adozione, nei casi di urgenza, delle necessarie misure salvo riferirne appena possibile al Consiglio.
Al Presidente è demandata la facoltà di rappresentare il Consorzio davanti all'Autorità Giudiziaria in cause attive e passive con facoltà di nominare e revocare procuratori nonché rilasciare procure, con determinazione Presidenziale da ratificare dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente è autorizzato a riscuotere somme e contributi da persone giuridiche pubbliche o private, rilasciandone quietanza liberatoria, nonché ad effettuare pagamenti di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo.
Previa autorizzazione del Consiglio, egli può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni sono espletate dal Vice Presidente.
Art. 21
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea, anche tra i non soci.
I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
In caso di decadenza di un Revisore effettivo, subentra il supplente più anziano di età.
Essi hanno i doveri e i poteri stabiliti dall'art. 2403 ss. Codice Civile.
Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Le deliberazioni e gli accertamenti dei rilievi sono trascritti nell’apposito libro.
I Revisori devono essere invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione per assistervi.
Ai Revisori effettivi spetta un compenso annuo, deliberato dall'Assemblea.
Art. 22
Collegio Arbitrale
Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal Consiglio Direttivo del Consorzio, l'altro dal socio, ed il terzo, con funzione di Presidente, di comune accordo tra gli stessi. In mancanza di accordo il Collegio è nominato dal Presidente del Tribunale di Verona, anche su richiesta di una sola parte.
Al Collegio Arbitrale dovrà essere deferita ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere dal rapporto associativo con il Consorzio.
L'arbitrato ha sede presso il Consorzio.
La parte interessata a ricorrere in arbitrato deve inviare all’altra una raccomandata con avviso di ricevimento o un telegramma o un telefax contenente la richiesta di ricorso in arbitrato e la sommaria indicazione dei fatti sul quale il collegio è chiamato a pronunciarsi, designando nel contempo un arbitro. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del ricorso in arbitrato, l’altra parte deve far pervenire la nomina dell'altro arbitro. Ciascun arbitro deve accettare l'incarico, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla designazione fatta dalle parti ovvero dal presidente del tribunale. Gli arbitri decaduti saranno sostituiti con la stessa procedura. Entro 15 giorni dalla accettazione dell’ultimo arbitro deve essere insediato il collegio arbitrale.
Il Collegio decide a maggioranza, secondo diritto, senza particolari formalità di procedura, sentite in contraddittorio le parti interessate, e sottoscrive il lodo entro 60 giorni dalla prima riunione, notificandolo alle parti. E' facoltà del Collegio Arbitrale prorogare il termine suddetto di 30 giorni, per una sola volta.
La decisione riguarda anche le spese dell’arbitrato e la loro ripartizione.
Art. 23
Direttore
Quando sia ritenuto opportuno per il migliore andamento del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di un Direttore scelto tra i non soci, determinandone i compiti e la retribuzione.
TITOLO IV° - NORME TRANSITORIE
Art. 24
Fondo sociale
Il Fondo Sociale del Consorzio è costituito:
. dalle quote d'iscrizione corrisposte dai soci al momento della loro ammissione;
. dai beni mobili e immobili con esse acquistati;
. dalle erogazioni e dai lasciti devoluti a tale titolo al Consorzio.
Art. 25
Entrate
Le entrate del Consorzio sono costituite:
- dai contributi annuali versati dai soci;
- dalle rendite del Fondo Sociale;
- da eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
- dai proventi derivanti da diritti applicati a servizi erogati dal Consorzio;
I costi derivanti dalle attività attribuite al Consorzio ai sensi del comma 15 dell'Art. 14 della legge n.526/99 sono posti a carico di tutti gli olivicoltori anche non soci della D.O.P. "VENETO VALPOLICELLA" "VENETO EUGANEI E BERICI" "VENETO DEL GRAPPA" anche se non aderenti al Consorzio secondo i criteri fissati dal D.M. 12/9/2000 n. 410.
Art. 26
Esercizio Sociale
L'Esercizio Sociale va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.
Ogni anno deve essere redatto il conto preventivo e il bilancio consuntivo al 30 giugno da sottoporre all'Assemblea insieme alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
Dal bilancio consuntivo deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale del Consorzio.
Art. 27
Scioglimento
Il Consorzio si scioglie:
a) per decorso del termine;
b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per impossibilità di conseguirlo;
c) per impossibilità di funzionamento o per continua inattività dell'Assemblea;
d) per decisione dell'Assemblea in sede straordinaria;
e) per perdita dell'intero fondo consortile.
Verificatasi la causa di scioglimento, anche anticipato, vengono nominati i liquidatori dall'Assemblea in sede straordinaria dei soci, o in mancanza dal Presidente del tribunale di Verona determinandone i poteri e gli emolumenti.
I liquidatori provvedono alla trasformazione del patrimonio sociale in danaro ed al soddisfacimento dei creditori, nonché alla restituzione ai soci dei conferimenti eseguiti maggiorati degli interessi al tasso legale.
L'Assemblea in sede straordinaria delibererà sulla destinazione da dare agli eventuali residui attivi che dovranno essere destinati a soggetti che abbiano le stesse caratteristiche del Consorzio ed esercitino la medesima attività ovvero, in mancanza, ad opere di utilità sociale.
Art. 28
Norme prevalenti
Per quanto non previsto specificatamente nel presente Statuto, valgono le disposizioni della Legge n° 526/99, dei D.M. Mipaf 12/4/2000, nonché quelle del Codice Civile in materia di Consorzi, dello statuto e del regolamento interno che sono impegnativi e obbligatori per tutti i soci.
F.to: Gianello Remo
" Giacomo Gelmi Notaio L.S.